Finalità del Comitato

Il Comitato Genitori è un organo che consente la partecipazione dei genitori nella scuola ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti scolastiche e contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, sociale e culturale. Il Comitato Genitori non è un organo collegiale, ma un'associazione di fatto ed è riconosciuta dalla normativa vigente - art. 15, comma 2 del DL 297/94 ed art. 3, comma 3 del DPR 275/99 - ed ha facoltà di presentare proposte e/o formulare pareri senza che questi costituiscano vincolo per il dirigente scolastico ed il Consiglio d'Istituto. Il Comitato Genitori non ha fini di lucro e le cariche si intendono prestate a titolo gratuito.

STATUTO


 STATUTO COMITATO dei GENITORI
Istituto J. C. Maxwell – Milano

Premessa

Il Comitato Genitori è un organo che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti scolastiche e contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, sociale e culturale.
Il Comitato Genitori non è un organo collegiale, ma un'associazione di fatto ed è riconosciuta dalla normativa vigente - art. 15, comma 2 del DL 297/94 ed art. 3, comma 3 del DPR 275/99 - ed ha facoltà di presentare proposte e/o formulare pareri senza che questi costituiscano vincolo per il dirigente scolastico ed il Consiglio d'Istituto. Il Comitato Genitori non ha fini di lucro e le cariche si intendono prestate a titolo gratuito.

Art. 1
E’ istituito il Comitato dei Genitori del Istituto di Istruzione Superiore Statale J. C. Maxwell, Via don G. Calabria in Milano, ai sensi dell’art.45 del D.P.R 416 del 31.05.74.
Ne fanno parte di diritto i rappresentanti di classe di tale Istituto che sono eletti annualmente dai Genitori degli Alunni nella Riunione di Classe di inizio anno, i rappresentanti dei genitori eletti nel C.d.I. e tutti i genitori degli studenti dell’Istituto J.C. Maxwell e sua sede distaccata.

Art. 2
Il Comitato dei Genitori elegge un Presidente e un Vice-Presidente. La votazione avviene a maggioranza semplice. Gli aventi diritto di voto sono i Rappresentanti di Classe o suoi delegati ed i Rappresentanti dei Genitori all’interno del C.d.I. Hanno diritto di voto anche il Presidente del C.d.G., il Vice-Presidente del C.d.G. ed il Tesoriere se non Rappresentanti di Classe. Sarà Presidente chi ottiene il maggior numero di preferenze. Viene poi eletto il Vice-Presidente.
In entrambi i casi ogni Classe può esprimere al massimo due preferenze attraverso i propri rappresentanti di classe o suoi delegati. Ogni presente può essere portatore al massimo di due deleghe.
In caso il C.d.G. debba iniziare la propria attività prima dell’elezione annuale dei R.d.C., in deroga alla procedura appena prevista, sono ammessi al voto tutti i genitori presenti alla prima riunione annuale.

Art.3
Il Presidente e, in caso di Sua impossibilità, il Vicepresidente rappresenta il Comitato dei Genitori nei confronti degli organi istituzionali dell’Istituto scolastico, delle altre scuole del Comune e degli Enti Locali e ha il dovere di convocare il Comitato dei Genitori.

Art. 4
L’Assemblea del Comitato dei Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso a mezzo posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dal Presidente. L’ordine del giorno può essere modificato dal Presidente fino a 24 ore prima dell’assemblea e solo in casi di estrema necessità, dandone comunicazione ai Rappresentanti di Classe. Onde consentire la convocazione e comunicazioni sopra evidenziate i Rappresentanti sono tenuti a fornire un loro recapito idoneo (indirizzo di posta elettronica).
La riunione del Comitato dei Genitori è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno ed inoltre nei casi seguenti: per richiesta al Presidente di almeno la metà più uno degli aventi diritto (Rappresentanti di Classe), nonché per richiesta dei Genitori eletti in Consiglio di Istituto.

Art. 5
L’Assemblea del Comitato dei Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché siano state rispettate le norme di convocazione di cui all’Art. 4. E’ in ogni modo data facoltà al Presidente di effettuare una nuova convocazione nel caso in cui riceva richiesta in tal senso da almeno la metà più uno dei Rappresentanti di Classe impossibilitati a parteciparvi. Il Rappresentante di Classe, impossibilitato a partecipare alla riunione del Comitato dei Genitori, può delegare per iscritto un altro genitore della propria classe (affinché questa sia rappresentata), o un altro rappresentante di un’altra classe che parteciperà alla riunione con diritto di voto. Le eventuali deleghe andranno allegate al verbale a cura del Segretario e conservate per l’intero anno scolastico.

Art. 6
Il Verbale di ciascuna Assemblea è redatto da un Segretario nominato durante la stessa. Deve essere firmato dal Segretario stesso, dal Presidente e/o dal Vicepresidente, quindi reso pubblico sul sito web dell’Istituto. Tale verbale sarà fatto pervenire in copia elettronica ad ogni Rappresentante di Classe che ha reso disponibile il proprio recapito. Precisazioni al Verbale potranno essere fatte pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituto. La versione definitiva dovrà essere depositata presso la Segreteria del C.d.G. sita all’interno della Scuola e affissa all’Albo della Scuola.

Art. 7
Il Presidente dura in carica per due anni e viene eletto nella prima Assemblea annuale del Comitato dei Genitori, dopo la nomina dei nuovi Rappresentanti di Classe dei genitori. Il Vicepresidente dura in carica due anni e viene eletto nella prima Assemblea annuale del Comitato dei Genitori. Nel caso in cui il Presidente sia un genitore di uno studente di una classe quinta, decade con il termine dell’Anno Scolastico. Nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’anno scolastico successivo, il Presidente sarà sostituito pro tempore dal Vicepresidente nell’ attesa della nuova elezione che avverrà nel corso della prima Assemblea utile. Nel caso in cui anche il Vicepresidente sia decaduto, l’incarico sarà assunto pro-tempore da uno dei Genitori eletti in Consiglio di Istituto.

Art. 8
Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E’ facoltà del Presidente del Comitato estendere il diritto di voto in una Assemblea a tutti i Genitori della Scuola, dandone esplicita informazione nella Convocazione.

Art. 9
Il Comitato dei Genitori:
A) informa il Dirigente Scolastico ed il Consiglio d’Istituto riguardo a situazioni di disagio, di cui è a conoscenza;
B) organizza autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i Genitori;
C) Ha facoltà di reperire fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso o dal Consiglio di Istituto nell’interesse degli Studenti;
D) formula proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto in merito a:
interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
iniziative di formazione aggiuntive per gli Studenti ed i Genitori;
educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale;
Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica);
Altri temi riguardanti la Scuola, il quartiere e la vita scolastica e sociale
E) Ricerca e mantiene rapporti con i Comitati dei Genitori delle altre Scuole.

Art. 10
Il Comitato dei Genitori elegge la propria sede presso l’Istituto, salvo diversa indicazione.

Art. 11
Le Riunioni del Comitato dei Genitori sono aperte a tutti i Genitori dell’Istituto che possono partecipare con diritto di parola ma non di voto salvo diversa indicazione di cui alla Convocazione come da Art.8. Il Vice-Presidente, se non rappresentante di Classe, acquisisce il diritto di voto. Alle Riunioni possono intervenire il Dirigente Scolastico, il Personale ATA e i Docenti, qualora ne facciano richiesta al Presidente o se invitati dal Comitato.
  
Art. 12
Il Comitato dei Genitori ha la facoltà di raccogliere denaro in un fondo autogestito e di aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa. In tale ipotesi, annualmente il Comitato elegge nella prima riunione a maggioranza semplice un Tesoriere ed eventualmente un Vice-tesoriere scelto fra i Rappresentanti di Classe o i Genitori membri del Consiglio di Istituto. Il Tesoriere sarà il titolare pro-tempore del conto.

Art. 13
Compito del Tesoriere è tenere la contabilità inerente al fondo. Il Tesoriere deve presentare al Comitato stesso il bilancio almeno 1 volta l’anno. E’ altresì tenuto a conservare almeno per due anni le ricevute fiscali di spesa, e/c bancari ed ogni altra documentazione contabile debitamente archiviata.

Art. 14
La destinazione del fondo deve essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea o del Comitato Genitori con maggioranza semplice e deve essere documentata con ricevute e giustificazioni, archiviate per anno solare e scolastico dal Tesoriere e/o del Vice-tesoriere. E’ tuttavia precisato che, per spese non superiori all’importo di 250 €, e in ogni caso entro l’ammontare massimo annuale di €.1000, è facoltà del Presidente, previo accordo con il Vice-Presidente, provvedervi anche in assenza di una Delibera Assembleare, fermo restando l’obbligo di informazione, conservazione e allegazione della documentazione di spesa sostenuta. In caso di scioglimento del Comitato Genitori, tutti i beni saranno devoluti alla scuola.

Art. 15
Il presente statuto consta di 15 articoli e potrà essere modificato con apposita delibera dell’Assemblea del Comitato dei Genitori. La prima edizione data 25 maggio 2013.