Istituto J. C. Maxwell – Milano
Premessa
Il Comitato Genitori è un organo
che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, ed opera al fine di
rafforzare la collaborazione fra le varie componenti scolastiche e contribuire
a realizzarne la funzione di promozione civile, sociale e culturale.
Il Comitato Genitori non è un
organo collegiale, ma un'associazione di fatto ed è riconosciuta dalla
normativa vigente - art. 15, comma 2 del DL 297/94 ed art. 3, comma 3
del DPR 275/99 - ed ha facoltà di presentare proposte e/o formulare pareri
senza che questi costituiscano vincolo per il dirigente scolastico ed il
Consiglio d'Istituto. Il Comitato Genitori non ha fini di lucro e le cariche si
intendono prestate a titolo gratuito.
Art.
1
E’ istituito il Comitato dei Genitori del Istituto
di Istruzione Superiore Statale J. C. Maxwell, Via don G. Calabria in Milano, ai
sensi dell’art.45 del D.P.R 416 del 31.05.74.
Ne fanno parte di diritto i rappresentanti
di classe di tale Istituto che sono eletti annualmente dai Genitori degli
Alunni nella Riunione di Classe di inizio anno, i rappresentanti dei genitori
eletti nel C.d.I. e tutti i genitori degli studenti dell’Istituto J.C. Maxwell
e sua sede distaccata.
Art.
2
Il Comitato dei Genitori elegge un Presidente e un Vice-Presidente. La votazione avviene a maggioranza semplice. Gli aventi diritto di voto sono i Rappresentanti di Classe o suoi delegati ed i Rappresentanti dei Genitori all’interno del C.d.I. Hanno diritto di voto anche il Presidente del C.d.G., il Vice-Presidente del C.d.G. ed il Tesoriere se non Rappresentanti di Classe. Sarà Presidente chi ottiene il maggior numero di preferenze. Viene poi eletto il Vice-Presidente.
In entrambi i casi ogni Classe può esprimere al massimo due preferenze attraverso i propri rappresentanti di classe o suoi delegati. Ogni presente può essere portatore al massimo di due deleghe.
In caso il C.d.G. debba iniziare la propria attività prima dell’elezione annuale dei R.d.C., in deroga alla procedura appena prevista, sono ammessi al voto tutti i genitori presenti alla prima riunione annuale.
In entrambi i casi ogni Classe può esprimere al massimo due preferenze attraverso i propri rappresentanti di classe o suoi delegati. Ogni presente può essere portatore al massimo di due deleghe.
In caso il C.d.G. debba iniziare la propria attività prima dell’elezione annuale dei R.d.C., in deroga alla procedura appena prevista, sono ammessi al voto tutti i genitori presenti alla prima riunione annuale.
Art.3
Il Presidente e, in caso di Sua
impossibilità, il Vicepresidente rappresenta il Comitato dei Genitori nei confronti
degli organi istituzionali dell’Istituto scolastico, delle altre scuole del Comune
e degli Enti Locali e ha il dovere di convocare il Comitato dei Genitori.
Art.
4
L’Assemblea del Comitato dei Genitori, con
preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni di
preavviso a mezzo posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dal
Presidente. L’ordine del giorno può essere modificato dal Presidente fino a 24
ore prima dell’assemblea e solo in casi di estrema necessità, dandone comunicazione
ai Rappresentanti di Classe. Onde consentire la convocazione e comunicazioni
sopra evidenziate i Rappresentanti sono tenuti a fornire un loro recapito
idoneo (indirizzo di posta elettronica).
La riunione del Comitato dei Genitori è
convocata dal Presidente almeno due volte l’anno ed inoltre nei casi seguenti:
per richiesta al Presidente di almeno la metà più uno degli aventi diritto (Rappresentanti
di Classe), nonché per richiesta dei Genitori eletti in Consiglio di Istituto.
Art.
5
L’Assemblea del Comitato dei Genitori si
ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché siano state
rispettate le norme di convocazione di cui all’Art. 4. E’ in ogni modo data
facoltà al Presidente di effettuare una nuova convocazione nel caso in cui riceva
richiesta in tal senso da almeno la metà più uno dei Rappresentanti di Classe
impossibilitati a parteciparvi. Il Rappresentante di Classe, impossibilitato a
partecipare alla riunione del Comitato dei Genitori, può delegare per iscritto
un altro genitore della propria classe (affinché questa sia rappresentata), o un
altro rappresentante di un’altra classe che parteciperà alla riunione con
diritto di voto. Le eventuali deleghe andranno allegate al verbale a cura del
Segretario e conservate per l’intero anno scolastico.
Art.
6
Il Verbale di ciascuna Assemblea è redatto
da un Segretario nominato durante la stessa. Deve essere firmato dal Segretario
stesso, dal Presidente e/o dal Vicepresidente, quindi reso pubblico sul sito web
dell’Istituto. Tale verbale sarà fatto pervenire in copia elettronica ad ogni
Rappresentante di Classe che ha reso disponibile il proprio recapito.
Precisazioni al Verbale potranno essere fatte pervenire entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione sul sito dell’Istituto. La versione definitiva dovrà
essere depositata presso la Segreteria del C.d.G. sita all’interno della Scuola
e affissa all’Albo della Scuola.
Art.
7
Il Presidente dura in carica per due anni e
viene eletto nella prima Assemblea annuale del Comitato dei Genitori, dopo la
nomina dei nuovi Rappresentanti di Classe dei genitori. Il Vicepresidente dura
in carica due anni e viene eletto nella prima Assemblea annuale del Comitato
dei Genitori. Nel caso in cui il Presidente sia un genitore di uno studente di
una classe quinta, decade con il termine dell’Anno Scolastico. Nel periodo
intercorrente tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’anno scolastico
successivo, il Presidente sarà sostituito pro tempore dal Vicepresidente nell’
attesa della nuova elezione che avverrà nel corso della prima Assemblea utile. Nel
caso in cui anche il Vicepresidente sia decaduto, l’incarico sarà assunto
pro-tempore da uno dei Genitori eletti in Consiglio di Istituto.
Art.
8
Sono approvate le delibere che abbiano
ricevuto il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti con diritto
di voto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E’ facoltà del Presidente
del Comitato estendere il diritto di voto in una Assemblea a tutti i Genitori della
Scuola, dandone esplicita informazione nella Convocazione.
Art.
9
Il Comitato dei Genitori:
A) informa il Dirigente Scolastico ed il
Consiglio d’Istituto riguardo a situazioni di disagio, di cui è a conoscenza;
B) organizza autonomamente iniziative di
formazione e di aggregazione per i Genitori;
C) Ha facoltà di reperire fondi per
finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso o dal Consiglio di
Istituto nell’interesse degli Studenti;
D) formula proposte al Collegio dei Docenti
e al Consiglio d’Istituto in merito a:
• interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
• iniziative di formazione aggiuntive per gli Studenti ed i
Genitori;
• educazione alla salute, educazione ambientale, educazione
interculturale;
• Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione
scolastica);
• Altri temi riguardanti la Scuola, il quartiere e la vita
scolastica e sociale
E) Ricerca e mantiene rapporti con i
Comitati dei Genitori delle altre Scuole.
Art.
10
Il Comitato dei Genitori elegge la propria
sede presso l’Istituto, salvo diversa indicazione.
Art.
11
Le Riunioni del Comitato dei Genitori sono
aperte a tutti i Genitori dell’Istituto che possono partecipare con diritto di
parola ma non di voto salvo diversa indicazione di cui alla Convocazione come
da Art.8. Il Vice-Presidente, se non rappresentante di Classe, acquisisce il
diritto di voto. Alle Riunioni possono intervenire il Dirigente Scolastico, il
Personale ATA e i Docenti, qualora ne facciano richiesta al Presidente o se
invitati dal Comitato.
Art.
12
Il Comitato dei Genitori ha la facoltà di
raccogliere denaro in un fondo autogestito e di aprire un c/c bancario o
postale per le necessità di cassa. In tale ipotesi, annualmente il Comitato
elegge nella prima riunione a maggioranza semplice un Tesoriere ed
eventualmente un Vice-tesoriere scelto fra i Rappresentanti di Classe o i
Genitori membri del Consiglio di Istituto. Il Tesoriere sarà il titolare
pro-tempore del conto.
Art.
13
Compito del Tesoriere è tenere la
contabilità inerente al fondo. Il Tesoriere deve presentare al Comitato stesso
il bilancio almeno 1 volta l’anno. E’ altresì tenuto a conservare almeno per
due anni le ricevute fiscali di spesa, e/c bancari ed ogni altra documentazione
contabile debitamente archiviata.
Art.
14
La destinazione del fondo deve essere
sottoposta all’approvazione dell’Assemblea o del Comitato Genitori con
maggioranza semplice e deve essere documentata con ricevute e giustificazioni, archiviate
per anno solare e scolastico dal Tesoriere e/o del Vice-tesoriere. E’ tuttavia
precisato che, per spese non superiori all’importo di 250 €, e in ogni caso
entro l’ammontare massimo annuale di €.1000, è facoltà del Presidente, previo
accordo con il Vice-Presidente, provvedervi anche in assenza di una Delibera
Assembleare, fermo restando l’obbligo di informazione, conservazione e
allegazione della documentazione di spesa sostenuta. In caso di scioglimento
del Comitato Genitori, tutti i beni saranno devoluti alla scuola.
Art.
15
Il presente statuto consta di 15 articoli e
potrà essere modificato con apposita delibera dell’Assemblea del Comitato dei
Genitori. La prima edizione data 25 maggio 2013.